Art. 10.
(Rappresentanza processuale).

      1. In materia di rappresentanza processuale, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) consentire la rappresentanza processuale anche a un soggetto che non sia investito, o non sia stato in precedenza investito, del potere di rappresentanza sostanziale;

          b) disciplinare la procura alla lite consentendo, in caso di contestazione, la ratifica dell'operato del difensore e prevedendone l'efficacia, in difetto di espressa limitazione, per l'intero giudizio in ogni sua fase, anche cautelare ed esecutiva, e grado, mantenendo la procura speciale per il giudizio di cassazione;

          c) consentire il rilievo d'ufficio del difetto totale di procura e della irregolarità della procura in caso di contumacia della controparte.

 

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